Art. 9.
(Parto a domicilio).

      1. Il parto a domicilio avviene per libera scelta della partoriente.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni individuano le zone sanitarie nelle quali sperimentare servizi di parto a domicilio in attuazione delle disposizioni del presente articolo. La ASL competente per territorio deve garantire tale servizio attraverso équipe, anche in regime di convenzione,

 

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di ostetriche itineranti per i giorni successivi al parto. Le équipe sono collegate a un medico pediatra e a un medico ginecologo reperibili per prestazioni di competenza specialistica.
      3. La ASL competente per territorio seleziona le figure professionali di cui al comma 2 sulla base di un concorso successivo all'espletamento di appositi corsi di formazione professionale. Le ostetriche domiciliari inviano le donne con gravidanza a rischio o affette da patologie rilevanti ai fini dello stato di gravidanza alle strutture competenti intra ed extra-ospedaliere. All'insorgenza del travaglio l'équipe ostetrica avverte in ogni caso l'ospedale più vicino, che deve garantire la tempestiva ospedalizzazione della donna e del bambino in caso di eventi patologici sopravvenuti, anche mediante il supporto di unità mobili.
      4. L'ostetrica assicura alla donna, per almeno dieci giorni a decorrere dal momento del parto, un'adeguata assistenza al puerperio e all'allattamento al seno. II controllo pediatrico dei neonato deve essere effettuato entro ventiquattro ore dalla nascita.
      5. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute provvede all'adozione di linee-guida per l'assistenza al parto e al puerperio a domicilio.